Art. 7 Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona cuscinetto 1. E' vietata la movimentazione al di fuori dell'area delimitata di piante con terra associata provenienti dalla zona cuscinetto. 2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originari della zona cuscinetto se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di Popillia japonica effettuata nel periodo piu' opportuno, purche' siano rispettate le seguenti condizioni: a. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificarne l'assenza all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m; b. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno una ispezione, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalita' riportate nell'allegato 1 nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale; c. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalita' e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale. 3. Le operazioni di cui al comma precedente, eseguite secondo le modalita' indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.