Art. 7 
 
Condizioni per  la  movimentazione  di  piante  con  terra  associata
                  originarie della zona cuscinetto 
 
  1. E' vietata la movimentazione al di fuori dell'area delimitata di
piante con terra associata provenienti dalla zona cuscinetto. 
  2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari  regionali  possono
autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originari
della zona  cuscinetto  se  sono  stati  coltivati  in  un  luogo  di
produzione di una ditta autorizzata ai  sensi  dell'art.  19  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno
una ispezione ufficiale  per  il  rilevamento  di  Popillia  japonica
effettuata nel periodo piu' opportuno, purche'  siano  rispettate  le
seguenti condizioni: 
    a. le ditte di  cui  al  presente  comma  effettuano  almeno  due
ispezioni durante il periodo di volo  degli  adulti  per  verificarne
l'assenza all'interno del perimetro aziendale e su  piante  spontanee
presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m; 
    b. le ditte di  cui  al  presente  comma  effettuano  almeno  una
ispezione, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti
secondo le modalita' riportate nell'allegato 1 nei periodi  opportuni
indicati dal Servizio fitosanitario regionale; 
    c. sono  stati  effettuati  trattamenti  insetticidi  secondo  le
modalita' e  le  tempistiche  impartite  dal  Servizio  fitosanitario
regionale. 
  3. Le operazioni di cui al comma precedente,  eseguite  secondo  le
modalita'  indicate  nei  piani  di   lotta   emanati   dai   Servizi
fitosanitari regionali, devono essere registrate.