Art. 2 
 
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i
                       locali adibiti a scuola 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
ferma  restando  l'integrale  osservanza  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 26  agosto  1992,  le  attivita'  di  adeguamento  degli
edifici e dei locali adibiti a scuole di  qualsiasi  tipo,  ordine  e
grado, potranno essere realizzate secondo  le  seguenti  indicazioni,
attuative del citato decreto ministeriale,  che  fissano  livelli  di
priorita' programmatica: 
  livello  di  priorita'  a):  disposizioni  di  cui  ai  punti  7.1,
limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12; 
  livello di priorita' b): disposizioni di cui  ai  punti  6.1;  6.2;
6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3; 
  livello di priorita' c): restanti disposizioni del  citato  decreto
ministeriale. 
  2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto  potranno
essere effettuate,  in  alternativa,  con  l'osservanza  delle  norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno  3  agosto  2015
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto
2017. In  tal  caso  le  attivita'  di  adeguamento  potranno  essere
articolate  secondo  modalita'  attuative  che  tengano  conto  delle
indicazioni di cui al comma 1.