Art. 2 Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attivita' di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorita' programmatica: livello di priorita' a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12; livello di priorita' b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3; livello di priorita' c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale. 2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attivita' di adeguamento potranno essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.