Art. 3 
 
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici  ed  i  locali
                        adibiti ad asili nido 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
ferma restando  l'integrale  osservanza  delle  misure  di  sicurezza
antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto  del  Ministro
dell'interno 16  luglio  2014,  le  attivita'  di  adeguamento  degli
edifici  e  dei  locali  adibiti  ad  asili  nido,  potranno   essere
realizzate secondo le seguenti indicazioni,  attuative  del  predetto
art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorita' programmatica: 
  livello di  priorita'  a):  disposizioni  di  cui  al  punto  13.5,
limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1,  lettere  a)  e
b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11,  12  del
citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; 
  livello di  priorita'  b):  disposizioni  di  cui  ai  punti  13.5,
limitatamente ai punti  6.1,  6.2,  6.3  limitatamente  al  comma  1,
lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; 
  livello di priorita' c): restanti disposizioni di cui  all'art.  6,
lettera a) del citato decreto.