Art. 5 
 
 
                Accessibilita' regolamentata ai dati 
 
  L'ANAC valuta le richieste che comportino  un  accesso  massivo  ai
dati ovvero  complesse  attivita'  di  estrazione  o  che  richiedano
specifiche modalita' tecniche di accesso, e, se ritenute  ammissibili
anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a
disposizione i dati: 
  a) mediante servizi  di  cooperazione  applicativa  che  consentono
l'interoperabilita' e lo scambio di dati puntuali o  massivi  tra  la
BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni; 
  b) mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche;  in  tali  casi
l'ANAC, valutate entro trenta giorni l'ammissibilita' e le condizioni
per la accessibilita' ai dati  richiesti,  ne  da'  comunicazione  al
richiedente.  Entro  i  trenta  giorni  successivi  dalla   data   di
comunicazione di ammissibilita', l'ANAC  fornisce  i  dati  richiesti
salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessita' dei
dati. 
  Per l'accesso ai dati secondo le modalita' di cui alle lettere a) e
b), si  puo'  prevedere  la  stipula  di  un  protocollo  d'intesa  o
convenzione tra le  parti  su  iniziativa  dell'ANAC  o  della  parte
interessata. 
  Qualora le richieste  non  siano  riconducibili  ad  un  protocollo
d'intesa  o  convenzione  gia'  esistente,  l'accesso  ai   dati   e'
autorizzato dal Consiglio o, in via d'urgenza, dal Presidente, previa
istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la  pertinenza,
la fattibilita' tecnica e la sostenibilita' economica. 
  Per l'accesso ai dati con le modalita' di cui al presente articolo,
di cui  l'Autorita'  disciplina  le  caratteristiche  tecniche,  deve
essere  inviata  istanza  all'ANAC  utilizzando   esclusivamente   la
modulistica prevista disponibile sul  sito  dell'ANAC  nella  sezione
Servizi-Modulistica, specificando le  finalita'  di  trattamento  dei
dati. 
  In relazione alla tipologia della  richiesta,  l'ANAC  individuera'
eventuali costi a carico del richiedente connessi all'erogazione  del
servizio. 
  Al fine di garantire la protezione dei dati  personali  nell'ambito
dei trasferimenti effettuati ai  sensi  del  presente  articolo  sono
adottate idonee misure di sicurezza.