Art. 10 Distribuzione gratuita del medicinale 1. La distribuzione gratuita di medicinali avviene a opera del farmacista direttamente in favore dei soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria. A tal fine, il farmacista e' tenuto: a) a consegnare la confezione del medicinale richiesto integra; b) a dispensare il medicinale richiesto nel rispetto del regime di fornitura previsto per lo stesso; c) ad applicare la normativa vigente in materia di conservazione e gestione delle ricette. 2. Nel caso di reazioni avverse, i soggetti di cui all'art. 2 provvedono, per il tramite del medico o del farmacista, agli adempimenti di farmacovigilanza di cui al decreto interministeriale 30 aprile 2015, citato in premessa.