Art. 10 
 
 
                Distribuzione gratuita del medicinale 
 
  1. La distribuzione gratuita di  medicinali  avviene  a  opera  del
farmacista direttamente in favore dei soggetti indigenti o bisognosi,
dietro presentazione di prescrizione medica, ove  necessaria.  A  tal
fine, il farmacista e' tenuto: 
  a) a consegnare la confezione del medicinale richiesto integra; 
  b) a dispensare il medicinale richiesto nel rispetto del regime  di
fornitura previsto per lo stesso; 
  c) ad applicare la normativa vigente in materia di conservazione  e
gestione delle ricette. 
  2. Nel caso di reazioni avverse,  i  soggetti  di  cui  all'art.  2
provvedono,  per  il  tramite  del  medico  o  del  farmacista,  agli
adempimenti di farmacovigilanza di cui al  decreto  interministeriale
30 aprile 2015, citato in premessa.