Art. 11 
 
 
Comunicazione alla  Banca  dati  centrale  della  tracciabilita'  del
                               farmaco 
 
  1. Le aziende farmaceutiche e i grossisti che, ai sensi e  per  gli
effetti  del  presente  decreto,  donano  medicinali  in  favore  dei
soggetti di cui all'art. 2, effettuano la relativa comunicazione alla
Banca dati centrale della tracciabilita' del farmaco (BDC), di cui al
decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, citato in premessa,
secondo  modalita'  defmite  con  un  apposito  disciplinare  tecnico
pubblicato sul sito web del Ministero della salute.