Art. 11 Comunicazione alla Banca dati centrale della tracciabilita' del farmaco 1. Le aziende farmaceutiche e i grossisti che, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, donano medicinali in favore dei soggetti di cui all'art. 2, effettuano la relativa comunicazione alla Banca dati centrale della tracciabilita' del farmaco (BDC), di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, citato in premessa, secondo modalita' defmite con un apposito disciplinare tecnico pubblicato sul sito web del Ministero della salute.