Art. 2 Soggetti donatari dei medicinali 1. I medicinali di cui all'art. 1 possono essere donati agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dotati di locali e attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione nonche' del personale di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto. 2. La donazione non richiede la forma scritta.