Art. 2 
 
 
                  Soggetti donatari dei medicinali 
 
  1. I medicinali di cui all'art. 1 possono essere donati  agli  enti
del Terzo settore di cui al decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
117, dotati di locali e attrezzature idonei a garantirne la  corretta
conservazione nonche' del personale di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e
9 del presente decreto. 
  2. La donazione non richiede la forma scritta.