Art. 3 
 
 
                  Soggetti donatari dei medicinali 
 
  1. I medicinali  di  cui  all'art.  1  possono  essere  donati  dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera g-ter), della  legge  19
agosto 2016, n. 166, ossia le farmacie, i grossisti, le parafarmacie,
come individuate ai sensi dell'art.  5  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e le imprese titolari di A.I.C., i loro  rappresentanti
locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori.