Art. 3 Soggetti donatari dei medicinali 1. I medicinali di cui all'art. 1 possono essere donati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera g-ter), della legge 19 agosto 2016, n. 166, ossia le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, come individuate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari di A.I.C., i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori.