Art. 4 
 
 
                  Farmaci che possono essere donati 
 
  1. Possono essere oggetto di donazione i seguenti farmaci: 
  a)  i  medicinali  dotati  di  autorizzazione   all'immissione   in
commercio (A.I.C.), ivi compresi  quelli  di  importazione  parallela
(A.I.P.), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento
primario e secondario integro, mai utilizzati, in corso di validita',
correttamente  conservati  secondo  le  indicazioni  del   produttore
riportate negli stampati autorizzati  del  medicinale.  Rientrano  in
questa categoria, i medicinali soggetti a prescrizione, i  medicinali
senza obbligo di prescrizione, i medicinali da  banco  e  i  relativi
campioni gratuiti; 
  b) i  farmaci  che  non  sono  commercializzati  per  imperfezioni,
alterazioni,  danni  o   vizi,   limitatamente   al   confezionamento
secondario, che non ne  modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per
altri motivi  similari,  tali  in  ogni  caso  da  non  compromettere
l'idoneita' all'utilizzo con riguardo alla qualita',  tracciabilita',
sicurezza ed efficacia per  il  consumatore  finale,  possono  essere
donati alle associazioni che possono garantire, attraverso  medici  o
farmacisti presso le stesse associazioni,  l'efficacia  dei  medesimi
medicinali; 
  c) i medicinali per i quali non e' stata  autorizzata  l'immissione
in commercio in Italia, importati nel rispetto dei principi stabiliti
dal decreto del Ministro della sanita' 11 febbraio  1997,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le  modalita'
previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017.