Art. 5 Modalita' di raccolta dei farmaci donati 1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono accettare la donazione dei medicinali di cui al presente decreto, devono disporre di: a) un magazzino dedicato idoneo a ricevere, conservare correttamente e rendere disponibili i medicinali per la loro successiva utilizzazione; b) un medico responsabile della individuazione dei medicinali che possono essere accettati e della relativa gestione; c) un farmacista responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione dei medicinali donati. 2. La donazione puo' essere effettuata presso la sede dei soggetti di cui all'art. 2 o presso punti di raccolta indicati e riconosciuti dagli stessi soggetti. Il trasporto dai punti di raccolta al magazzino deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza e conservazione dei medicinali.