Art. 5 
 
 
              Modalita' di raccolta dei farmaci donati 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  2,  che  intendono  accettare  la
donazione dei medicinali di cui al presente decreto, devono  disporre
di: 
  a)  un   magazzino   dedicato   idoneo   a   ricevere,   conservare
correttamente  e  rendere  disponibili  i  medicinali  per  la   loro
successiva utilizzazione; 
  b) un medico responsabile della individuazione dei  medicinali  che
possono essere accettati e della relativa gestione; 
  c) un farmacista responsabile  della  presa  in  carico,  verifica,
custodia e distribuzione dei medicinali donati. 
  2. La donazione puo' essere effettuata presso la sede dei  soggetti
di cui all'art. 2 o presso punti di raccolta indicati e  riconosciuti
dagli  stessi  soggetti.  Il  trasporto  dai  punti  di  raccolta  al
magazzino deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza  e
conservazione dei medicinali.