Art. 6 
 
 
                       Requisiti del magazzino 
 
  1. Il magazzino di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), deve essere
strutturato o adattato in modo  tale  da  garantire  il  mantenimento
delle condizioni di stoccaggio necessarie,  con  luce  sufficiente  a
consentire  la  corretta  esecuzione  di  tutte  le   operazioni   in
condizioni di sicurezza. Il suddetto magazzino deve inoltre essere: 
  a) pulito,  asciutto,  mantenuto  entro  i  limiti  di  temperatura
comunque non superiori ai venticinque gradi centigradi; 
  b)  deve  essere  dotato  di  apparecchi  per  il  controllo  della
temperatura ambientale; 
  c) inaccessibile al personale non addetto e al pubblico; 
  d) dotato di spazi separati per la conservazione dei medicinali nel
frattempo divenuti scaduti o imperfetti per ragioni diverse da quelle
di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera  b)  o  comunque  oggetto  di
provvedimenti di divieto di utilizzo o vendita, sequestro,  revoca  o
ritiro  che  li  rendono  non  utilizzabili,  in  attesa  della  loro
distruzione   con   indicazione   inequivocabile   della   loro   non
esitabilita'.