Art. 7 
 
 
                  Requisiti tecnologici-gestionali 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2 devono dotarsi di: 
  a) un sistema per  la  ricezione  delle  comunicazioni  riguardanti
divieti  di  utilizzo  o  vendita,  sequestro,  revoca  o  ritiro  di
medicinali diffuse dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA),  dal
Ministero della salute o dalla regione o provincia autonoma; 
  b) procedure  atte  a  garantire  la  tracciabilita'  dei  prodotti
ricevuti e distribuiti; 
  c) un sistema che consente di verificare  gli  aggiornamenti  degli
stampati dei medicinali autorizzati e che garantisca  la  conformita'
alle ultime variazioni degli stessi approvate  dall'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) o dall'Agenzia europea  dei  medicinali  (EMA)  ai
sensi  della  determinazione  della  medesima  Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA) n. 371 del 14 aprile 2014.