Art. 8 
 
 
                         Medico responsabile 
 
  1. Il medico di cui all'art. 5, comma 1, lettera  b),  deve  essere
iscritto al relativo ordine. Il predetto medico seleziona e  provvede
alla gestione dei medicinali che  possono  essere  accettati  per  il
perseguimento degli scopi statutari dei soggetti di cui all'art. 2 e,
a tal fine, redige un apposito elenco aggiornabile con  i  medicinali
ammessi.