Art. 8 Medico responsabile 1. Il medico di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), deve essere iscritto al relativo ordine. Il predetto medico seleziona e provvede alla gestione dei medicinali che possono essere accettati per il perseguimento degli scopi statutari dei soggetti di cui all'art. 2 e, a tal fine, redige un apposito elenco aggiornabile con i medicinali ammessi.