Art. 9 
 
 
                       Farmacista responsabile 
 
  1. Il farmacista di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  deve
essere  iscritto  al  relativo  ordine.  Il  predetto  farmacista  e'
responsabile  della   presa   in   carico,   verifica,   custodia   e
distribuzione dei medicinali donati. 
  2. Il farmacista di cui al comma 1, in particolare, deve: 
  a)  prima  di  prendere  in  carico  il   medicinale,   verificarne
l'integrita' del confezionamento, lo  stato  di  conservazione  e  la
validita', nonche' la rispondenza all'elenco  di  cui  all'art.  8  e
apporre sul confezionamento esterno il timbro dell'ente; 
  b) al momento dell'ingresso del medicinale, registrare  con  numero
progressivo, in un apposita banca dati, i medicinali  ricevuti  e  le
indicazioni relative alla denominazione, nome  dell'azienda  titolare
di A.I.C., principi attivi, forma farmaceutica, dosaggio,  numero  di
A.I.C., numero di lotto, regime di dispensazione, data  di  scadenza,
data di ingresso ovvero, per i farmaci di cui all'art.  4,  comma  1,
lettera c), il numero e la data dell'autorizzazione  all'importazione
rilasciata dall'USMAF-SASN.