Art. 9 Farmacista responsabile 1. Il farmacista di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), deve essere iscritto al relativo ordine. Il predetto farmacista e' responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione dei medicinali donati. 2. Il farmacista di cui al comma 1, in particolare, deve: a) prima di prendere in carico il medicinale, verificarne l'integrita' del confezionamento, lo stato di conservazione e la validita', nonche' la rispondenza all'elenco di cui all'art. 8 e apporre sul confezionamento esterno il timbro dell'ente; b) al momento dell'ingresso del medicinale, registrare con numero progressivo, in un apposita banca dati, i medicinali ricevuti e le indicazioni relative alla denominazione, nome dell'azienda titolare di A.I.C., principi attivi, forma farmaceutica, dosaggio, numero di A.I.C., numero di lotto, regime di dispensazione, data di scadenza, data di ingresso ovvero, per i farmaci di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), il numero e la data dell'autorizzazione all'importazione rilasciata dall'USMAF-SASN.