Art. 3 
 
  La responsabilita', presente e futura, conseguente  alla  eventuale
mancata registrazione comunitaria  della  denominazione  Provola  dei
Nebrodi, come denominazione di origine protetta ricade  sui  soggetti
che si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di  cui
all'art. 1.