Art. 2 Compenso per i commissari delle commissioni giudicatrici 1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso. 3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, e' superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all'Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente e' aumentato del cinque per cento. 4. Dal calcolo dei compensi di cui all'Allegato A restano esclusi i rimborsi di spese, che sono determinati secondo i regolamenti propri di ogni stazione appaltante.