Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, conuna 1, entrano  in  vigore
decorsi quindici giorni dalla data di  pubblicazione  della  delibera
istitutiva  dell'Albo  di  cui  all'art.  78  del  codice  da   parte
dell'ANAC. 
  2. Le disposizioni di cui all'art.  2  entrano  in  vigore  decorsi
quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di  controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 febbraio 2018 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                  Delrio              
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Padoan           

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018, n. 1-407