Art. 3 
 
 
           Fatturazione e certificazione dei corrispettivi 
 
  1. Il rappresentante del Gruppo o  i  partecipanti  documentano  le
cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  con  la
fattura di cui all'art. 21  del  decreto  n.  633  del  1972,  ovvero
secondo  le  altre  modalita'  previste  dalla   normativa   vigente,
indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice
fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione. 
  2. Ai fini della  fatturazione  delle  cessioni  di  beni  e  delle
prestazioni di servizi effettuati nei confronti del  Gruppo  IVA,  il
rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la
partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del  singolo  acquirente.
Al  momento  della  ricezione  della  fattura  i  medesimi   soggetti
verificano l'indicazione del  codice  fiscale  e  provvedono  al  suo
inserimento ove mancante. 
  3. Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti  al  Gruppo
IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n. 633 del 1972.  Resta  fermo
l'obbligo di rilevare tali  operazioni  nell'ambito  delle  scritture
contabili di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  diverse  dai  registri  prescritti  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto;  le  imprese   in   contabilita'
semplificata sono  tenute  a  rilevare  tali  operazioni  con  idonea
documentazione  emessa  nel  rispetto  del  loro  ordine  cronologico
riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.