Art. 6 
 
  1. Le universita' rilasciano, ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i
titoli di laurea magistrale con la denominazione del corso di  studio
e con l'indicazione della classe di  laurea  magistrale  in  «Scienze
giuridiche», assicurando che la denominazione  del  corso  di  studio
corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. 
  2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei  corsi  di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e  dei
relativi titoli che  facciano  riferimento  a  curricula,  indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 
  3.  Le  Universita'  provvedono  inoltre  a  rilasciare,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, e con  le  modalita'  indicate  nel  decreto
ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive  integrazioni,
come supplemento al diploma di ogni titolo di studio,  una  relazione
informativa che riporta, secondo modelli conformi a  quelli  adottati
dai paesi europei, le principali indicazioni relative  al  curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.