Art. 6 1. Le universita' rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea magistrale in «Scienze giuridiche», assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 3. Le Universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.