Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di  cui  alla  presente
ordinanza le imprese aventi i seguenti requisiti: 
    a) essere gia' presenti ed operanti nei territori dei  Comuni  di
cui all'art. 1 del decreto legge 189 del 2016  e  s.m.i.,  alla  data
degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del  30
ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017; 
    b) nel caso di  impresa  iscritta  nel  Registro  delle  imprese,
possedere una o piu' unita' produttive in uno dei Comuni; 
    c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro  delle  imprese,
essere effettivamente operanti ed esercitare l'attivita' in  uno  dei
Comuni, da documentare  attraverso  il  certificato  di  attribuzione
della Partita IVA; 
    d) non essere in liquidazione volontaria e non essere  sottoposte
a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici; 
    e)  non   essere   incorse   nell'applicazione   della   sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    f)  non  essere  incorse  nell'applicazione  di  una  misura   di
prevenzione ai sensi del Libro I,  titolo  I,  capo  II  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    g)  non  trovarsi  in  nessuna  delle  cause  di  decadenza,   di
sospensione o di divieto di cui all'art.  67  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
    h) in caso di delocalizzazione dell'attivita', aver effettuato la
delocalizzazione in uno dei Comuni di  cui  all'art.  1  del  decreto
legge 189 del 2016 e s.m.i.; 
    i) poter riprendere l'attivita', ove interrotta in ragione  degli
eventi sismici per danneggiamento  degli  immobili,  e  acquisire  il
Certificato di agibilita' sismica, rilasciato dal tecnico incaricato,
in caso di immobili danneggiati. 
  2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente  comma,  possono
essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza le
imprese: 
    a) titolari di diritto di proprieta' od  usufrutto  dell'immobile
oggetto dell'intervento; 
    b) affittuarie dell'immobile oggetto dell'intervento in forza  di
contratto  registrato  in  data  antecedente  agli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e  onerate,  in  forza  di
tale contratto delle spese di manutenzione ordinaria e  straordinaria
dell'immobile; 
    c) titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in
data antecedente agli eventi sismici verificatisi a  partire  dal  24
agosto 2016 e onerate, in forza di  tale  contratto,  alle  spese  di
manutenzione ordinaria e straordinaria.