Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese aventi i seguenti requisiti: a) essere gia' presenti ed operanti nei territori dei Comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017; b) nel caso di impresa iscritta nel Registro delle imprese, possedere una o piu' unita' produttive in uno dei Comuni; c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l'attivita' in uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA; d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici; e) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; f) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; h) in caso di delocalizzazione dell'attivita', aver effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; i) poter riprendere l'attivita', ove interrotta in ragione degli eventi sismici per danneggiamento degli immobili, e acquisire il Certificato di agibilita' sismica, rilasciato dal tecnico incaricato, in caso di immobili danneggiati. 2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente comma, possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza le imprese: a) titolari di diritto di proprieta' od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento; b) affittuarie dell'immobile oggetto dell'intervento in forza di contratto registrato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di tale contratto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile; c) titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di tale contratto, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.