Art. 3 
 
                   Interventi e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza
gli interventi di cui alle Norme Tecniche per  le  Costruzioni  (NTC)
vigenti,  finalizzati  a  garantire  la  sicurezza  dei   lavoratori,
relativi  ad  immobili  destinati  ad  attivita'   di   impresa   e/o
produttiva. 
  2. Non sono  ammessi  alle  agevolazioni  previste  dalla  presente
ordinanza gli interventi relativi ad immobili danneggiati in  seguito
agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto  2016  gia'
oggetto di richiesta di contributo o ammessi a  contributo  ai  sensi
dell'ordinanza n.  13  del  9  gennaio  2017  cosi'  come  modificata
dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, alla  data  di  entrata  in
vigore della presente ordinanza. 
  3. La presentazione della domanda per l'ottenimento del  contributo
ai  sensi  della  presente  ordinanza  preclude  la  possibilita'  di
accedere al contributo ai sensi dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio
2017 cosi' come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018. 
  4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono ammessi
a finanziamento gli interventi di: 
    a) rafforzamento locale effettuati  sulla  base  di  un  progetto
redatto ai sensi delle NTC vigenti; 
    b) miglioramento sismico effettuati sulla  base  di  un  progetto
redatto ai sensi delle NTC vigenti; 
    c) messa in sicurezza dei  componenti  non  strutturali  e  degli
impianti. Si intendono per componenti  non  strutturali  tamponature,
partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non  collegato
alla  struttura  portante  o  con  vincolo  inefficace   e   la   cui
instabilita' possa compromettere la sicurezza dei lavoratori. 
  5. Al fine  di  ottenere  il  contributo  previsto  dalla  presente
ordinanza, le imprese in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  2
devono allegare alla domanda il certificato di agibilita'  sismica  o
altra certificazione (scheda AeDES o GL-AeDES  tipo  A)  che  attesti
l'utilizzabilita' dell'immobile. 
  6. Nel caso di interventi di miglioramento sismico di cui al  comma
4, lett. b il livello di sicurezza sismica da conseguire deve  essere
pari almeno a quanto stabilito, per la  corrispondente  classe  d'uso
dell'immobile, dal d.m. n. 477 del 27 dicembre 2016. 
  7. Nel caso in cui il livello di sicurezza  sismica  raggiunto  con
l'intervento risulti maggiore del  limite  superiore  dell'intervallo
definito per la classe d'uso  pertinente  dal  d.m.  n.  477  del  27
dicembre 2016, la spesa ammissibile e' comunque limitata alla  classe
d'uso pertinente corrispondente. 
  8.  Per  gli  interventi  relativi  ad  immobili   a   destinazione
produttiva  non  danneggiati   in   seguito   agli   eventi   sismici
verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la  spesa  ammissibile  a
contributo viene  determinata  con  riferimento  al  Prezzario  Unico
interregionale  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
(Prezzario  Unico  Cratere  Centro   Italia   2016)   approvato   con
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre  2016.
Il costo unitario massimo  dell'intervento  non  puo'  in  ogni  caso
essere superiore a 100 €/mq. 
  9.  Per  gli  interventi  relativi  ad  immobili   a   destinazione
produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi  a
far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo  viene
determinata secondo quanto disposto nell'art. 3 dell'ordinanza n.  13
del 9 gennaio 2017 cosi' come modificata dall'ordinanza n. 46 del  10
gennaio 2018, con  riferimento  ai  costi  parametrici  di  cui  alla
tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell'Allegato
2 dell'ordinanza n. 13. A tali costi  parametrici  si  applicano  gli
incrementi di cui alla Tabella 7 dello stesso allegato 2. 
  10. Sono ammesse a contributo le spese tecniche  di  progettazione,
direzione lavori, indagini e, ove previsto,  di  collaudo.  Non  sono
ammesse a contributo le spese relative a: 
    a) interventi effettuati in locali diversi da quelli  in  cui  e'
esercitata l'attivita' lavorativa; 
    b) acquisto di beni usati; 
    c)  manutenzione  ordinaria  degli   ambienti   di   lavoro,   di
attrezzature, macchine e mezzi d'opera; 
    d) costi del personale interno; 
    e) spese generali; 
    d) spese amministrative e di gestione. 
  11.  Al  fine  di  asseverare  il  contenuto  dell'istanza  e,   in
particolare,  la  congruita'  e  coerenza  delle  spese  sostenute  e
indicate nella  domanda  con  gli  obiettivi  del  progetto  e  delle
finalita' della presente ordinanza, le imprese  devono  allegare  una
perizia asseverata redatta secondo  lo  schema  dell'Allegato  2  che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente  ordinanza.
La perizia di cui al precedente periodo deve recare data  antecedente
alla presentazione della domanda  e  deve  risultare  redatta  da  un
professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.