Art. 4 
 
                        Domanda di contributo 
 
  1. La  domanda  di  contributo  e'  presentata  nelle  forme  della
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e comporta le  conseguenze,  anche  penali,  in
caso di dichiarazioni mendaci. 
  2. Nella domanda di contributo devono essere indicati, fra l'altro,
pena l'esclusione: 
    a) il codice risultante dalla classificazione Ateco  2007,  della
sede/unita' produttiva in cui si realizza l'intervento; 
    b) l'indirizzo della sede/unita' locale oggetto di  intervento  e
la tipologia di intervento/i oggetto di richiesta di contributo; 
    c) il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto
dell'intervento  riferito  all'impresa  che   presenta   domanda   di
contributo; 
    d) i dati  identificativi  dell'impresa  richiedente  nonche'  la
presenza  dei  requisiti  soggettivi  richiesti   per   accedere   ai
contributi previsti all'art. 2; 
    e) il numero di iscrizione al registro delle  imprese  presso  la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  competente
per territorio; 
    f) il  rendiconto  analitico  delle  spese  per  ogni  intervento
oggetto di  richiesta  di  contributo  con  le  relative  tabelle  di
sintesi, redatto  in  funzione  della  modalita'  di  erogazione  del
contributo. In caso di erogazione in un'unica soluzione il rendiconto
deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle  spese  e  le
generalita' di tutti i fornitori. In caso di  interventi  di  importo
superiore ad euro € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in
due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi  al  totale  delle  spese
previste e riportare la  quietanza  di  almeno  il  35%  delle  spese
sostenute nonche' le generalita' dei relativi fornitori; 
    g) il termine iniziale e finale degli interventi; 
    h) gli estremi  della  notifica  preliminare  (Protocollo  SICO),
ottenuti tramite la compilazione  sul  sistema  informativo  presente
all'indirizzo web www.progettosico.it per le  aziende  affidatarie  e
per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell'art.  99
del decreto legislativo n. 81/2008. In assenza del  Protocollo  SICO,
deve  allagarsi  un  attestato  comprovante  l'avvenuto  invio  della
suddetta notifica preliminare,  qualora  dovuto.  In  caso  l'impresa
dichiari la non necessita' della notifica preliminare  devono  essere
specificati in domanda i motivi; 
    i) le coordinate bancarie - IBAN -  ai  fini  dell'accredito  del
contributo concesso. 
  3. A pena di esclusione, l'impresa  deve  attestare  nella  domanda
che: 
    a)  le  spese  indicate  nel  rendiconto   analitico   riguardano
effettivamente  ed  unicamente  i  lavori  previsti   dall'intervento
ammesso a contributo; 
    b)  i  titoli  di  spesa  riportati  nel  rendiconto   analitico,
presentati secondo le modalita' di erogazione  del  contributo,  sono
fiscalmente regolari ed integralmente pagati e  non  sono  stati  ne'
saranno utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici; 
    c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione. 
  4. Nella domanda  di  concessione  del  contributo  l'impresa  deve
sottoscrivere: 
    a) l'impegno  a  restituire  i  contributi  erogati  in  caso  di
inadempienza  rispetto  agli   obblighi   previsti   nella   presente
ordinanza, maggiorati degli interessi legali dalla data di  effettiva
erogazione del contributo; 
    b) l'impegno a consentire gli  opportuni  controlli  e  ispezioni
previsti dall'art. 6 della presente ordinanza; 
    c) l'impegno a fornire,  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  di
legge, ogni informazione  ritenuta  necessaria  per  il  corretto  ed
efficace svolgimento dell'attivita' di monitoraggio. 
  5. La domanda di contributo,  comprensiva  dell'imposta  di  bollo,
deve   essere   firmata   digitalmente,   pena   l'esclusione,    dal
rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi dell'art. 65,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82
e ss.mm.ii. 
  6. La domanda di contributo  deve  essere  corredata  dei  seguenti
documenti: 
    1) fotocopia della carta d'identita' o del passaporto in corso di
validita' del legale rappresentante dell'impresa richiedente; 
    2) perizia  asseverata  di  cui  all'Allegato  2  della  presente
ordinanza, finalizzata ad asseverare il  contenuto  dell'istanza,  la
rispondenza delle opere realizzate, la finalita'  dell'intervento  e,
in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere  e
indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi  dell'intervento  e
che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a  quella
di  presentazione  della  domanda  nel  caso  degli  interventi  gia'
effettuati; la perizia  deve  essere  redatta  esclusivamente  da  un
tecnico   abilitato,   regolarmente   iscritto   al   proprio    Albo
professionale; la  perizia  asseverata  deve  altresi'  attestare  la
superficie  dell'immobile  o  della  porzione  di  immobile   oggetto
dell'intervento; 
    3) copia del «Certificato di collaudo statico», laddove previsto,
per ogni intervento finanziato; 
    4)  relazione  tecnica-illustrativa  degli  interventi,   firmata
digitalmente dal legale rappresentante o dal  suo  tecnico  delegato,
che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza
e correlazione con le finalita'  dell'ordinanza.  La  relazione  deve
essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all'Allegato 3
della  presente  ordinanza  che  costituisce   parte   integrante   e
sostanziale; 
    5) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente equivalenti) e
relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa  sostenuta
qualora  si  richieda  l'erogazione  dei   contributi   in   un'unica
soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si  richieda
l'erogazione in due soluzioni dei  contributi  previsti.  Le  fatture
devono riportate, a  pena  di  inammissibilita'  della  domanda,  una
descrizione precisa delle spese sostenute  che  consenta  l'immediata
riconducibilita' delle stesse all'intervento agevolato. 
  7. Le domande di contributo devono essere inoltrate,  nel  rispetto
delle modalita' previste dal presente articolo, entro la data del  31
luglio 2018.