Art. 5 Concessione del contributo 1. Il Commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti dalla presente ordinanza, dispone con proprio decreto la concessione del contributo. 2. L'agevolazione di cui al comma precedente consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non puo' in ogni caso superare l'importo di complessivi € 200.000 per ciascun beneficiario, nel caso di interventi su piu' immobili e anche attraverso piu' domande riguardanti opere di miglioramento sismico. 3. In presenza di copertura assicurativa, il contributo e' pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti. Al fine di determinare il contributo nell'ipotesi indicata nel precedente periodo, il richiedente deve allegare alla domanda: a) copia della polizza assicurativa; b) attestazione della compagnia assicurativa indicante: 1) tipologia e descrizione dei beni assicurati; 2) ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato. 4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 del presente articolo, l'erogazione del contributo e' subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'assicurazione. 5. L'erogazione del contributo puo' avvenire secondo le seguenti modalita': a) pagamento in un'unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda; b) pagamento in due soluzioni, per interventi di importo superiore a € 50.000,00. 6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera b), il Commissario provvede ad una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento. Con successivo provvedimento si provvede all'erogazione a saldo, sulla base della documentazione di spesa richiesta, da presentarsi entro giorni 45 dalla fine dell'intervento ammesso a contributo. 7. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 8. Decorso il termine di cui all'art. 4, comma 7, il Commissario straordinario procede all'istruttoria delle domande presentate e alla successiva fase di erogazione dei contributi. 9. Il Commissario straordinario provvede a verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla presente ordinanza e alla valutazione delle caratteristiche tecniche e finanziarie e di sicurezza raggiunti, della congruita' dei valori, nonche' della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalita' del contributo. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 7, si provvede ad adottare i decreti di concessione dei contributi nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle risorse, l'entita' del contributo e' proporzionalmente ridotta fino al raggiungimento della somma pari alle risorse stanziate. Nel decreto di concessione del contributo il Commissario indica il termine entro il quale l'intervento deve essere eseguito, tenuto conto della complessita' dell'intervento e dei tempi tecnici di realizzazione.