Art. 5 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Il Commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti
dalla presente ordinanza, dispone con proprio decreto la  concessione
del contributo. 
  2. L'agevolazione  di  cui  al  comma  precedente  consiste  in  un
contributo in conto capitale corrispondente al  70  per  cento  della
spesa ritenuta ammissibile. Il  contributo  non  puo'  in  ogni  caso
superare l'importo di complessivi € 200.000 per ciascun beneficiario,
nel caso di interventi su  piu'  immobili  e  anche  attraverso  piu'
domande riguardanti opere di miglioramento sismico. 
  3. In presenza di copertura assicurativa,  il  contributo  e'  pari
alla  differenza  tra  i  costi  complessivi,  sostenuti  e  ritenuti
ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti.  Al  fine  di
determinare  il  contributo  nell'ipotesi  indicata  nel   precedente
periodo, il richiedente deve allegare alla domanda: 
    a) copia della polizza assicurativa; 
    b)  attestazione  della  compagnia  assicurativa  indicante:   1)
tipologia  e  descrizione   dei   beni   assicurati;   2)   ammontare
dell'indennizzo assicurativo per  tipologia  di  bene  e  indicazione
della percentuale di copertura, totale  o  parziale,  dell'intervento
effettuato. 
  4.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma  3  del  presente  articolo,
l'erogazione  del  contributo  e'  subordinata  alla   verifica   che
l'impresa  beneficiaria  abbia  esperito  tutte  le  azioni   e   gli
adempimenti a suo  carico  per  ottenere  il  risarcimento  da  parte
dell'assicurazione. 
  5. L'erogazione del contributo puo' avvenire  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) pagamento in un'unica soluzione,  qualora  le  spese  relative
agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il
termine di presentazione della domanda; 
    b)  pagamento  in  due  soluzioni,  per  interventi  di   importo
superiore a € 50.000,00. 
  6. Nell'ipotesi di cui  al  precedente  comma  5,  lettera  b),  il
Commissario provvede ad una prima erogazione  del  contributo,  sulla
base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad  almeno  il
35%  del   valore   complessivo   dell'intervento.   Con   successivo
provvedimento si provvede all'erogazione a saldo,  sulla  base  della
documentazione di spesa richiesta, da  presentarsi  entro  giorni  45
dalla fine dell'intervento ammesso a contributo. 
  7. I contributi non sono cumulabili con altri  contributi  pubblici
concessi per le stesse spese  e  sono  concessi  nel  rispetto  delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione,  del  18  dicembre  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo. 
  8. Decorso il termine di cui all'art. 4, comma  7,  il  Commissario
straordinario procede all'istruttoria delle domande presentate e alla
successiva fase di erogazione dei contributi. 
  9. Il Commissario straordinario provvede a verificare la ricorrenza
dei presupposti previsti dalla presente ordinanza e alla  valutazione
delle  caratteristiche  tecniche  e  finanziarie   e   di   sicurezza
raggiunti, della congruita' dei valori, nonche' della coerenza  degli
interventi proposti rispetto alle  finalita'  del  contributo.  Entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.  4,  comma
7, si provvede ad adottare i decreti di  concessione  dei  contributi
nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle
risorse, l'entita' del contributo e' proporzionalmente  ridotta  fino
al raggiungimento  della  somma  pari  alle  risorse  stanziate.  Nel
decreto di  concessione  del  contributo  il  Commissario  indica  il
termine entro il quale  l'intervento  deve  essere  eseguito,  tenuto
conto della complessita'  dell'intervento  e  dei  tempi  tecnici  di
realizzazione.