Art. 6 Controlli 1. Il Commissario straordinario effettua controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi entro il termine di 18 mesi dall'erogazione del contributo. I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel caso di provvedimenti di concessione del contributo erogati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorieta' o di ogni altro documento allegate alle istanze falsi o mendaci. 2. Il Commissario straordinario provvede a verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per la concessione del contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi. 3. Nel caso in cui all'esito delle verifiche di cui al comma precedente sia constatata l'insussistenza dei presupposti per il contributo, il Commissario straordinario invia al beneficiario una comunicazione nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto ritenute ostative al mantenimento dei contributi. Il Commissario Straordinario ha facolta' di richiedere ai beneficiari la produzione di ogni documentazione ritenuta necessaria per le verifiche di cui al presente articolo. 4. Il destinatario della comunicazione di cui al comma 3 puo' formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, il Commissario straordinario dispone la revoca anche parziale del contributo dandone motivata comunicazione all'interessato. Si procede alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di: a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi; b) mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente ordinanza; c) non conformita' degli interventi realizzati alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia asseverata; d) mancata esecuzione dell'intervento nei termini indicati nel decreto di concessione del contributo; e) mancato mantenimento dell'uso produttivo dell'immobile entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo; f) false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorieta' o di ogni altro documento allegate alle istanze falsi o mendaci. 6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il Commissario provvede alla richiesta di ripetizione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi. 7. Il provvedimento di cui al comma 6 e' comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite messaggio di posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Commissario puo' disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, la rateizzazione dei pagamento della somma capitale e dei relativi interessi, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entita' del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori a 24 e di entita' non inferiore ad € 50,00. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo in un'unica soluzione. 8. Decorsi inutilmente i termini di cui ai precedente comma, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i.. Il Commissario straordinario puo' avvalersi, per gli adempimenti richiesti dall'Ente impositore dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972, degli Uffici speciali per la ricostruzione. 9. Con cadenza semestrale il commissario straordinario verifica l'entita' delle somme restituite ai sensi del presente articolo e, in caso di eventuale riduzione proporzionale dei contributi originariamente erogati per insufficienza delle risorse, provvede ad incrementare i contributi gia' erogati in percentuale alle somme recuperate.