Art. 6 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Commissario straordinario effettua controlli a  campione  per
un  importo  pari  almeno  al  25%  dei  contributi  complessivamente
concessi entro il termine di 18 mesi dall'erogazione del  contributo.
I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel  caso  di
provvedimenti di concessione del contributo  erogati  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione o di notorieta' o di  ogni  altro  documento  allegate
alle istanze falsi o mendaci. 
  2.  Il  Commissario  straordinario   provvede   a   verificare   la
sussistenza  effettiva  dei  presupposti  per  la   concessione   del
contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi. 
  3. Nel caso in cui  all'esito  delle  verifiche  di  cui  al  comma
precedente sia constatata  l'insussistenza  dei  presupposti  per  il
contributo, il Commissario straordinario invia  al  beneficiario  una
comunicazione nella quale sono indicate le  ragioni  di  fatto  e  di
diritto  ritenute  ostative  al  mantenimento  dei   contributi.   Il
Commissario Straordinario ha facolta' di richiedere ai beneficiari la
produzione  di  ogni  documentazione  ritenuta  necessaria   per   le
verifiche di cui al presente articolo. 
  4. Il destinatario della comunicazione  di  cui  al  comma  3  puo'
formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal  ricevimento
della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe  i
termini di conclusione del procedimento  che  iniziano  nuovamente  a
decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza
del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo. 
  5. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,  il
Commissario  straordinario  dispone  la  revoca  anche  parziale  del
contributo dandone motivata comunicazione all'interessato. Si procede
alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di: 
    a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi; 
    b) mancato rispetto delle  previsioni  contenute  nella  presente
ordinanza; 
    c) non conformita' degli  interventi  realizzati  alla  relazione
tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia asseverata; 
    d) mancata esecuzione dell'intervento nei  termini  indicati  nel
decreto di concessione del contributo; 
    e) mancato mantenimento dell'uso produttivo  dell'immobile  entro
il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo; 
    f)  false  rappresentazioni  dei   fatti   o   di   dichiarazioni
sostitutive di  certificazione  o  di  notorieta'  o  di  ogni  altro
documento allegate alle istanze falsi o mendaci. 
  6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il  Commissario
provvede alla richiesta  di  ripetizione  delle  somme  eventualmente
erogate e dei relativi interessi. 
  7.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  6   e'   comunicato   al
beneficiario,  anche,  ove  possibile,  tramite  messaggio  di  posta
elettronica certificata, con richiesta  di  provvedere  all'integrale
restituzione della somma capitale e degli interessi entro il  termine
di trenta giorni dalla ricezione del  provvedimento.  Il  Commissario
puo'  disporre,  su   richiesta   dell'interessato   da   effettuarsi
entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di  revoca,  la
rateizzazione dei pagamento  della  somma  capitale  e  dei  relativi
interessi, tenuto conto delle condizioni economiche  del  richiedente
anche in relazione all'entita' del contributo o del rimborso  oggetto
della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso  di  accoglimento
dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate  non
superiori a 24 e di entita' non inferiore ad € 50,00. In ogni momento
il debito puo' essere estinto mediante un  unico  pagamento.  Decorso
inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il  termine  fissato  dal
Commissario straordinario ai sensi del secondo  periodo,  l'obbligato
e' tenuto al  pagamento  del  residuo  ammontare  del  contributo  in
un'unica soluzione. 
  8. Decorsi inutilmente i termini di cui  ai  precedente  comma,  il
Commissario  straordinario  provvede  alla  riscossione  coattiva  di
quanto  dovuto.  Si  applicano  per  la   riscossione   coattiva   le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1972, n. 603 e s.m.i.. Il Commissario straordinario  puo'  avvalersi,
per gli adempimenti richiesti dall'Ente impositore dalle disposizioni
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972,
degli Uffici speciali per la ricostruzione. 
  9. Con cadenza semestrale  il  commissario  straordinario  verifica
l'entita' delle somme restituite ai sensi del presente articolo e, in
caso   di   eventuale   riduzione   proporzionale   dei    contributi
originariamente erogati per insufficienza delle risorse, provvede  ad
incrementare i contributi gia'  erogati  in  percentuale  alle  somme
recuperate.