Art. 2 
 
                Locali per l'esercizio dell'attivita' 
 
  1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di  locali  e
attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei
allo svolgimento dell'attivita' di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo. 
  2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la  propria
attivita' devono essere distinti da quelli di  altri  soggetti  e  le
strutture relative ai medesimi locali  devono  essere  adeguate  allo
svolgimento dell'attivita' nonche' conformi alla normativa in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 
  3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle  attivita'
autorizzate ai sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  devono
possedere i seguenti requisiti: 
    a) conformita' alla disciplina urbanistica-edilizia vigente; 
    b)  conformita'  alle  norme  in  materia  di  igiene,  salute  e
sicurezza sul lavoro; 
    c) conformita' alle norme in materia di barriere  architettoniche
e accessibilita' e visitabilita' per i disabili; 
    d) dotazione, nelle sedi,  di  attrezzature,  spazi  e  materiali
idonei allo svolgimento delle attivita', in coerenza con il  servizio
effettuato; 
    e) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore; 
    f) indicazione visibile all'esterno  dei  locali  dell'orario  di
apertura al pubblico; 
    g) indicazione  visibile  all'interno  dei  locali  dei  seguenti
elementi informativi: 
      1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i  servizi
per il lavoro erogabili; 
      2) il nominativo del responsabile dell'unita' organizzativa. 
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  somministrazione  e
intermediazione e' richiesta la presenza di almeno sei sedi operative
adibite  a  sportello  in  almeno  quattro  regioni  sul   territorio
nazionale. 
  5. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle  attivita'
autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere,
in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 3, i seguenti: 
    a) garanzia di una fascia di  venti  ore  settimanali  minime  di
apertura degli sportelli al pubblico; 
    b) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.