Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le Agenzie per il lavoro gia' autorizzate allo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la fondazione  di
cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo,  si  adeguano  alle
disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua entrata  in
vigore. 
  2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le
istanze di autorizzazione successive alla sua entrata in vigore.