IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152,  e  successive
modifiche ed in particolare la Parte IV recante «Norme in materia  di
gestione  dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati»,   che
disciplina le  modalita'  del  servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti; 
  Visto l'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,  come
modificato dall'art. 29, comma 2, della legge 28  dicembre  2015,  n.
221, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta  attuazione
delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto  legislativo,
con   particolare   riferimento   alla   prevenzione   dei   rifiuti,
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione  dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla  tutela
della salute pubblica e dell'ambiente; 
  Visto in particolare il comma 6 del citato art. 206-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, che  prevede  che  «All'onere  derivante
dall'esercizio delle funzioni di vigilanza  e  controllo  di  cui  al
presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente
al tasso  di  inflazione,  provvedono,  tramite  contributi  di  pari
importo  complessivo,  il  Consorzio  nazionale  imballaggi  di   cui
all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere  a)  e
c) e i Consorzi di cui agli articoli  233,  234,  235  e 236  nonche'
quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228»; 
  Visto che il medesimo comma  6  del  richiamato  art.  206-bis  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede altresi' che «Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento e successivamente entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,
determina l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
soggetti predetti»; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare si avvale del supporto tecnico  dell'ISPRA,  ai
sensi  del  comma  4  del  sopra  citato  art.  206-bis  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  utilizzando  le  risorse  di  cui  allo
stesso comma 6 per  l'espletamento  delle  funzioni  di  vigilanza  e
controllo in materia di rifiuti; 
  Considerato che la gestione dei rifiuti  costituisce  attivita'  di
interesse generale per la collettivita' e che  le  relative  funzioni
attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  garantiscono  la  corretta  attuazione   della   normativa
nazionale e comunitaria di settore, il controllo  sulla  operativita'
dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra
richiamate, la gestione  delle  risorse  provenienti  dal  contributo
ambientale,  gli  obiettivi  da  conseguire,  il  riconoscimento  dei
sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato  e  della
concorrenza; 
  Ritenuto necessario procedere alla determinazione del  riparto  del
contributo  annuale  di  €  2.000.000,00  (duemilioni)   secondo   le
modalita' stabilite dal citato art. 206-bis,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerata la necessita' di assicurare  un'equa  ripartizione  del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del
riparto il valore della produzione, che, comune a  tutti  i  soggetti
obbligati, consente di commisurare l'onere economico alla  dimensione
aziendale degli stessi; 
  Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento,  sulla
base del criterio adottato,  l'ultimo  bilancio  utile  dei  soggetti
obbligati; 
  Acquisiti i bilanci dei consorzi e  dei  soggetti  tenuti  a  farsi
carico  della  parte  proporzionale  del  predetto  onere  ai   sensi
dell'art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Ritenuto di dover esonerare dal pagamento  quei  soggetti  che  per
l'esiguita' dell'attivita' svolta non hanno richiesto  l'espletamento
di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione; 
  Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 
  Visto il Registro nazionale dei soggetti  tenuti  al  finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e  accumulatori,  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n.  340  del  12  dicembre  2017  «Riparto  del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2.  Il  presente  decreto  determina  l'ammontare  complessivo  del
contributo dovuto per l'anno 2016 ai sensi dell'art.  206-bis,  comma
6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e  la  ripartizione  dello
stesso tra i soggetti obbligati. 
  3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata  in  base
al  criterio  di  proporzionalita'  in  relazione  al  valore   della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico  gestionale  amministrativo  che   i   soggetti   di   maggior
consistenza determinano sulle funzioni  di  controllo  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.