Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Il contributo di cui all'art. 1 e' riconosciuto a tutte le societa' e le associazioni sportive appartenenti alla Lega nazionale professionisti B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, che hanno beneficiato della mutualita' di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.