Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Il contributo di cui all'art.  1  e'  riconosciuto  a  tutte  le
societa' e le associazioni sportive appartenenti alla Lega  nazionale
professionisti B, alla  Lega  calcio  professionistico  e  alla  Lega
nazionale dilettanti, ivi  comprese  tra  queste  ultime  quelle  che
partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria,
Seconda Categoria e Terza  Categoria,  che  hanno  beneficiato  della
mutualita' di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008,
n. 9.