Art. 3 
 
                          Ambito oggettivo 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del contributo  di  cui  al  presente
decreto: 
    a) l'intervento di ammodernamento dell'impianto  calcistico  deve
consistere in una ristrutturazione edilizia come  definita  dall'art.
3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380; 
    b)  la  ristrutturazione  deve  avere  a  oggetto  gli   impianti
calcistici di proprieta' del soggetto interessato  ovvero  quelli  di
cui fa uso in regime di concessione amministrativa; 
    c) l'intervento di ristrutturazione agevolato e' realizzato entro
il terzo periodo d'imposta successivo all'attribuzione delle  risorse
di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. 
  2. Per impianto calcistico si intende il terreno di gioco  e  tutte
le  volumetrie  e  le  strutture  a  esso  strettamente  connesse   e
funzionali.