Art. 4 
 
                Spese eleggibili al credito d'imposta 
 
  1. Ai fini della determinazione del credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, sono  considerate  eleggibili,  ove  effettivamente
sostenute ai sensi dei commi 2 e 3, le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380. 
  2. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. 
  3. L'effettivita' del sostenimento delle spese  deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali,  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei
dottori commercialisti e degli esperti  contabili,  o  nell'albo  dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.