Art. 5 
 
               Parametri ai fini della determinazione 
                    dell'agevolazione concedibile 
 
  1. Ferma restando la procedura di cui all'art.  6,  ai  fini  della
concessione del credito d'imposta e della definizione  dell'ammontare
del contributo, quest'ultimo e'  determinato  applicando  i  seguenti
parametri: 
    a) in misura pari al 12 per cento dell'ammontare degli interventi
di ristrutturazione edilizia realizzati con le  risorse  ricevute  da
ciascuna societa' di calcio interessata a titolo di mutualita'  della
Lega di Serie A di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9  gennaio
2008, n. 9; 
    b) nel  limite  massimo  di  25.000  euro  all'anno  per  ciascun
soggetto beneficiario; 
    c) entro i limiti consentiti dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della  Commissione  europea,   del   18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.