Art. 6 
 
                      Procedura di concessione 
                        del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente  decreto,  i   soggetti   interessati,   beneficiari   della
mutualita', presentano, entro il  31  marzo  dell'anno  successivo  a
quello  di   realizzazione   degli   interventi,   apposita   domanda
all'Ufficio per lo Sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, comunicando  l'ammontare  delle  somme  ricevute  ai  sensi
dell'art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio  2008,  n.  9,  e  gli
interventi di ristrutturazione realizzati ai sensi dell'art. 1, comma
352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. La domanda  di  cui  al  comma  1,  definita  con  provvedimento
dell'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,
contiene: 
    a) gli elementi identificativi della societa' calcistica; 
    b)  il  costo  complessivo  degli  interventi  di  ammodernamento
realizzati; 
    c) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del presente decreto; 
    d) l'ammontare del contributo sotto forma  di  credito  d'imposta
richiesto; 
    e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
concernente la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma  1,
lettera c), del presente decreto. 
  3. Entro i successivi novanta giorni dal  termine  ultimo  previsto
per l'invio delle istanze di cui al comma 1, l'Ufficio per  lo  Sport
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  previa  verifica  dei
requisiti  previsti  nonche'  della  documentazione   richiesta   dal
presente decreto, sulla  base  del  rapporto  tra  l'ammontare  delle
risorse stanziate pari a  4  milioni  di  euro  annui  e  l'ammontare
complessivo  dei  contributi  richiesti,  determina  la   percentuale
massima del credito d'imposta  spettante  e  comunica  alle  societa'
calcistiche il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione  e,
nel primo caso, l'importo effettivamente spettante. 
  4. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato,  cui  provvede  l'Ufficio  per  lo  Sport  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto autorita' concedente,
si applica il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio  2017,
n. 115, e in particolare gli articoli 8 e 9.