Art. 7 
 
                 Utilizzazione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento.  L'ammontare  del   credito   d'imposta   utilizzato   in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dall'Ufficio  per
lo Sport presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  pena  lo
scarto dell'operazione di versamento. L'Ufficio per lo  Sport  presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  preventivamente  alla
comunicazione alle societa' beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche  definite  d'intesa,  le  societa'
ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito  concesso,
nonche' le eventuali variazioni e revoche. 
  2.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni  esercitate  dalle  societa'  ai  sensi  del   presente
articolo, stanziati sul  pertinente  capitolo  di  bilancio  iscritto
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono annualmente trasferiti sulla contabilita'  speciale  n.
1778 «Agenzia entrate - Fondi di bilancio».