Art. 7 Utilizzazione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pena lo scarto dell'operazione di versamento. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preventivamente alla comunicazione alle societa' beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, le societa' ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle societa' ai sensi del presente articolo, stanziati sul pertinente capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia entrate - Fondi di bilancio».