Art. 3 
 
                        Procedure elettorali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  20,  comma  11,  della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma  5,
lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per tutto  quanto  non
espressamente  previsto  nel  presente  decreto,  si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 2005, n. 221.