Art. 9 
 
  1. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede ad  inoltrare  agli
Uffici omologhi degli altri Stati membri le richieste  di  assistenza
ai sensi della Convenzione, provenienti da Amministrazioni nazionali.
Le richieste sono redatte nella  forma  prevista  dall'art.  9  della
Convenzione. Gli esiti ricevuti dalle Autorita' richieste degli altri
Stati membri sono comunicati, dall'Ufficio centrale di coordinamento,
all'Agenzia  e  al  Comando  generale  della   Guardia   di   finanza
richiedenti assistenza. 
  2. L'Ufficio centrale di coordinamento trasmette, altresi', con  le
modalita' di cui al comma 1, gli esiti  dell'attivita'  di  cui  agli
articoli  2  e  7  nonche'  dell'assistenza  spontanea  eventualmente
effettuata, ai sensi del  Titolo  III  della  Convenzione,  da  parte
dell'Agenzia e del Comando generale della Guardia di finanza. 
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2,  i  provvedimenti  di  cui  ai
medesimi commi sono trasmessi all'Ufficio centrale  di  coordinamento
dall'Agenzia  e  dal  Comando  generale  della  Guardia  di   finanza
unitamente ad una traduzione nella lingua prevista dalla Convenzione.