Art. 9 1. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede ad inoltrare agli Uffici omologhi degli altri Stati membri le richieste di assistenza ai sensi della Convenzione, provenienti da Amministrazioni nazionali. Le richieste sono redatte nella forma prevista dall'art. 9 della Convenzione. Gli esiti ricevuti dalle Autorita' richieste degli altri Stati membri sono comunicati, dall'Ufficio centrale di coordinamento, all'Agenzia e al Comando generale della Guardia di finanza richiedenti assistenza. 2. L'Ufficio centrale di coordinamento trasmette, altresi', con le modalita' di cui al comma 1, gli esiti dell'attivita' di cui agli articoli 2 e 7 nonche' dell'assistenza spontanea eventualmente effettuata, ai sensi del Titolo III della Convenzione, da parte dell'Agenzia e del Comando generale della Guardia di finanza. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, i provvedimenti di cui ai medesimi commi sono trasmessi all'Ufficio centrale di coordinamento dall'Agenzia e dal Comando generale della Guardia di finanza unitamente ad una traduzione nella lingua prevista dalla Convenzione.