Art. 2 
 
                Riconoscimento del credito di imposta 
 
  1. Il  credito  d'imposta  e'  concesso  a  ciascun  esercente  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013,  citato  in
premessa, e comunque fino all'importo massimo annuo  di  20.000  euro
per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in  gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli
altri esercenti. 
  2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda  una
o piu' librerie gestite direttamente,  il  credito  di  imposta  puo'
essere  riconosciuto  complessivamente,  per  ciascun  anno,  per  un
importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili. 
  3. Il valore del credito di imposta  massimo  riconoscibile,  fermo
restando quanto previsto dall'art.  4,  e'  calcolato  in  base  alle
aliquote e alle ulteriori specificazioni previste  nella  tabella  2,
allegata al presente decreto.