Art. 5 Utilizzo del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante. 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e istituti culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Il credito d'imposta e' indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta e' utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.