Art. 2 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie 1. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione di cui agli articoli 4 e 5, necessaria alla valutazione di conformita' dell'operazione al decreto. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta comunicazione e' disposta dall'organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 20 maggio 1985 n. 222. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attivita' di interesse generale e delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale da parte del cessionario. 3. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.