Art. 2 
 
Procedura  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   alle   operazioni
                            straordinarie 
 
  1. L'organo di amministrazione  dell'impresa  sociale  notifica  al
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  atto  scritto
avente  data  certa,  l'intenzione  di  procedere  a  una  operazione
straordinaria di trasformazione, fusione,  scissione  o  cessione  di
azienda  o  di  un   ramo   d'azienda   relativo   allo   svolgimento
dell'attivita'  d'impresa  di  interesse  generale,  allegando   alla
comunicazione  la  documentazione  di  cui  agli  articoli  4  e   5,
necessaria  alla  valutazione  di  conformita'   dell'operazione   al
decreto. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti  la  predetta
comunicazione e' disposta dall'organo di amministrazione  individuato
dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del  decreto  legislativo
n. 112 del 2017 o, in mancanza, come  individuato  e  risultante  dal
registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2  della
legge 20 maggio 1985 n. 222. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di
quanto   prodotto   dall'impresa   sociale,   svolge    l'istruttoria
verificando  che  a  seguito  delle  operazioni  straordinarie  siano
preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del
patrimonio e il perseguimento delle attivita' di  interesse  generale
di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112  del  2017  e  delle
finalita' civiche, solidaristiche e  di  utilita'  sociale  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto,  da  parte  dei  soggetti
risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda
o di ramo di azienda, verifica il perseguimento  delle  attivita'  di
interesse generale e delle finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
utilita' sociale da parte del cessionario. 
  3.   Al   termine   dell'istruttoria,   il    Ministero    rilascia
l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di  diniego;  in
assenza di un provvedimento  espresso,  l'autorizzazione  si  intende
concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.