Art. 3 
 
Rinvio   alla   disciplina   civilistica   per   le   operazioni   di
                 trasformazione, fusione e scissione 
 
  1. Alle  operazioni  di  trasformazione,  fusione  e  scissione  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a  2506-quater
del codice civile,  avendo  riguardo  alla  configurazione  giuridica
dell'ente avente  la  qualifica  di  impresa  sociale.  Nel  caso  di
operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i  quali  le
norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari  documenti
con contenuto informativo obbligatorio,  e'  necessario  adattare  le
informazioni alla natura degli stessi.