Art. 3 Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione 1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale. Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, e' necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi.