Art. 4 
 
                 Trasformazione, fusione e scissione 
 
  1. In caso di trasformazione,  fusione  o  scissione,  l'organo  di
amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni  prima  della
data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente
competente a deliberare sull'operazione  straordinaria,  l'intenzione
di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma
scritta e data certa, che dovra' contenere una sintetica  descrizione
dell'operazione da porre  in  essere,  sono  allegate  la  situazione
patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, secondo  le  modalita'
di cui ai commi 2 e seguenti  e  la  relazione  degli  amministratori
redatta secondo le modalita'  di  cui  al  comma  5.  Dall'atto  deve
risultare la data  in  cui  deve  riunirsi  l'organo  statutariamente
competente, nonche' quella in cui deve essere depositato il  progetto
di fusione o scissione. 
  2. La situazione patrimoniale  di  ciascuno  degli  enti  coinvolti
nell'operazione deve essere riferita: 
    a) in caso  di  trasformazione,  a  una  data  non  anteriore  di
oltre centoventi  giorni   rispetto   al   giorno   di   convocazione
dell'assemblea  straordinaria  o  di  altro  organo   statutariamente
competente a deliberare sulla trasformazione; 
    b) in caso di fusione o scissione, a una data  non  anteriore  di
oltre centoventi giorni rispetto a  quella  in  cui  il  progetto  di
fusione o scissione viene depositato con le  modalita'  previste  dal
codice civile. 
  3.  La  situazione  patrimoniale  deve  comprendere   i   documenti
costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme  normalmente  utilizzate
dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi
di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
  4. La situazione patrimoniale puo'  essere  sostituita  dall'ultimo
bilancio di esercizio: 
    a) in caso di trasformazione, laddove la delibera  sia  approvata
entro sei  mesi  dalla  data  di  chiusura  dell'ultimo  bilancio  di
esercizio approvato; 
    b) in caso di fusione o scissione, nel caso  in  cui  l'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato  sia  stato  chiuso  non
oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di  fusione
o scissione secondo le modalita' previste nel codice civile. 
  In tali casi l'organo di amministrazione e'  tenuto  a  fornire  un
supplemento di informativa a  integrazione  di  quanto  indicato  nel
bilancio, al fine di aggiornare le informazioni. 
  5. La relazione degli amministratori deve indicare: 
    a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria; 
    b)  le  modalita'   attraverso   cui   il   soggetto   risultante
dall'operazione si impegna a  garantire  il  rispetto  del  requisito
dell'assenza dello scopo di lucro,  i  vincoli  di  destinazione  del
patrimonio e il  perseguimento  delle  attivita'  e  delle  finalita'
proprie dell'impresa sociale; 
    c) la prevedibile  evoluzione  dell'attivita'  dell'impresa  dopo
l'effettuazione dell'operazione. 
  6. Qualora debba essere predisposta la relazione  di  cui  all'art.
2500-sexies del codice civile ovvero la  relazione  di  cui  all'art.
2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al  comma  5
possono essere inserite nel medesimo documento.