Art. 5 Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda 1. In caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di interesse generale, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, e' allegata la situazione patrimoniale dell'ente, secondo le modalita' di cui al comma 2, la relazione giurata di cui al comma 3 e la relazione degli amministratori ai sensi del comma 4. 2. La situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione. 3. La relazione giurata, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale. 4. La relazione degli amministratori deve indicare: a) le ragioni che giustificano il compimento della cessione; b) le modalita' con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attivita' e finalita' di interesse generale dell'impresa sociale cedente; c) la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'ente dopo il compimento dell'operazione; d) il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.