Art. 5 
 
              Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda 
 
  1. In caso di cessione d'azienda o di un  ramo  d'azienda  relativo
allo svolgimento  dell'attivita'  d'impresa  di  interesse  generale,
l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve  notificare  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni
prima della data di convocazione dell'assemblea  o  di  altro  organo
statutariamente competente a deliberare,  l'intenzione  di  procedere
all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e  nel
quale  deve  risultare  la  data  in  cui  deve   riunirsi   l'organo
statutariamente competente, e' allegata  la  situazione  patrimoniale
dell'ente, secondo le modalita' di  cui  al  comma  2,  la  relazione
giurata di cui al comma 3 e  la  relazione  degli  amministratori  ai
sensi del comma 4. 
  2. La situazione patrimoniale dell'ente, redatta con  le  modalita'
di cui all'art. 4, comma 2, deve  essere  riferita  a  una  data  non
anteriore di oltre 120 giorni  rispetto  al  giorno  di  convocazione
dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione. 
  3. La relazione  giurata,  redatta  da  un  esperto  designato  dal
tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede  l'impresa  sociale,  deve
attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale. 
  4. La relazione degli amministratori deve indicare: 
    a) le ragioni che giustificano il compimento della cessione; 
    b) le modalita' con  cui  il  cessionario  intenda  garantire  il
perseguimento delle  attivita'  e  finalita'  di  interesse  generale
dell'impresa sociale cedente; 
    c) la prevedibile evoluzione  dell'attivita'  dell'ente  dopo  il
compimento dell'operazione; 
    d) il prezzo di vendita previsto e i  criteri  di  determinazione
dello stesso.