Art. 6 
 
                             Devoluzione 
 
  1. In caso  di  scioglimento  volontario  dell'ente  o  di  perdita
volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista
devoluzione del patrimonio  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 112  del  2017,  l'organo  di  amministrazione
dell'impresa  sociale  notifica  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  con  atto  scritto  avente  data  certa,  i  dati
identificativi  dell'ente  che  devolve  e  dell'ente  o  degli  enti
beneficiari della devoluzione  -  ivi  inclusi,  per  questi  ultimi,
qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da  almeno
tre anni, gli estremi di  iscrizione  al  Registro  unico  del  Terzo
settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere. 
  2. All'atto di cui al comma 1 sono allegati: 
    a) il verbale dell'assemblea o di  altro  organo  statutariamente
competente, contenente la delibera di  scioglimento  e  la  messa  in
liquidazione oppure la decisione  di  rinunciare  alla  qualifica  di
impresa sociale; 
    b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del  soggetto  che
devolve,  contenente  le  disposizioni  sulla   devoluzione   nonche'
dell'atto costitutivo e dello statuto  del  beneficiario  qualora  lo
stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da  almeno
tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto  legislativo  n.
112 del 2017; 
    c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario. 
  3. In  caso  di  inottemperanza  alle  disposizioni  relative  alla
devoluzione del patrimonio di cui al presente articolo e all'art.  12
del decreto legislativo n. 112 del 2017, si applicano  le  previsioni
di cui all'art. 15, comma 6 e seguenti.