IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n.  400/1975  e  l'art.  198  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento ai soggetti interessati, e che il legale  rappresentante
in data 22 dicembre 2017 ha formulato le proprie controdeduzioni, non
ritenendo fondato il provvedimento  proposto  in  sede  di  ispezione
straordinaria e chiedendo di rivalutare  la  decisione,  dichiarando,
tra l'altro, che era gia' in programma la chiusura della cooperativa,
non essendoci in prospettiva assegnazioni di  terreni  da  parte  del
Comune o finanziamenti pubblici; 
  Vista la nota dell'8 febbraio 2018 con la  quale  l'Amministrazione
ha sospeso il  procedimento  per  giorni  venti,  entro  i  quali  la
cooperativa  e'  stata  invitata   a   provvedere   ad   inviare   la
preannunciata delibera di assemblea di  scioglimento  del  sodalizio,
avvertendo che in caso contrario si  sarebbe  proceduto  all'adozione
del provvedimento ex art. 2545-septiesdecies del  codice  civile,  in
quanto si confermava che la cooperativa aveva quanto meno esaurito il
proprio scopo sociale; 
  Vista la nota del 28 febbraio 2018 con  la  quale  la  societa'  ha
comunicato  l'impossibilita'  di  provvedere   a   quanto   richiesto
dall'Amministrazione, a causa di  adempimenti  ostacolati  anche  dai
contenziosi in essere; 
  Considerato che, a seguito della suddetta  nota,  l'Amministrazione
ha chiuso la propria istruttoria confermando  i  presupposti  per  lo
scioglimento, provvedendo in data 27 marzo 2018 alla estrazione dalla
banca dati allora operativa del  nominativo  del  professionista  cui
affidare l'incarico di commissario  liquidatore,  che  confermava  la
propria eventuale disponibilita' in data 29 marzo 2018; 
  Vista la nota del 4 aprile 2018, con la quale la societa' in parola
ha inoltrato una richiesta  di  accesso  agli  atti  con  contestuale
richiesta di incontro, effettuato nei termini di legge il  giorno  19
aprile 2018 e a conclusione del quale si e' convenuto che  il  legale
rappresentante avrebbe inviato in  tempi  brevissimi  il  verbale  di
assemblea con il quale la cooperativa avrebbe avviato lo scioglimento
del sodalizio per raggiungimento dello scopo sociale; 
  Vista la nota del 20 aprile  2018  con  la  quale  la  societa'  ha
comunicato  di  aver  «avviato  la  procedura  per  la   liquidazione
volontaria  convocando  l'assemblea  dei  soci»,   facendo   altresi'
presente che il Tribunale di Velletri avrebbe definito  la  causa  in
corso con l'ex socio Rodolfo Di Prospero il 19 luglio 2018; 
  Considerato che l'Amministrazione ha acquisito agli  atti  la  nota
citata,  comunicando   alla   cooperativa   che   in   virtu'   della
ricostituzione del Comitato centrale per le  cooperative  ne  avrebbe
acquisito il relativo parere ai sensi della normativa vigente; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018, favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore, con la  condizione  che  laddove  la  cooperativa  fosse
addivenuta    preventivamente    allo    scioglimento     volontario,
l'Amministrazione  avrebbe  potuto  soprassedere   all'adozione   del
provvedimento sanzionatorio proposto; 
  Considerato che ad oggi la cooperativa non ha dato dimostrazione di
aver effettivamente  deliberato  lo  scioglimento  volontario  e  che
pertanto  risulta  comunque  trovarsi   nelle   condizioni   previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice  civile  e  occorre  pertanto
procedere allo scioglimento per atto dell'autorita'; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Societa' cooperativa edilizia La Fiamma 95» con sede  in  Anzio
(RM) (codice fiscale 04871961001), e' sciolta per atto d'autorita' ai
sensi dell' art. 2545-septiesdecies del codice civile.