Art. 10 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5 avviene sulla base
delle modalita' ulteriormente definite nei provvedimenti attuativi di
cui al successivo art. 14 disposti dai Vice Commissari. 
  2. L'erogazione puo' avvenire: 
  a. a saldo in unica soluzione a seguito della  rendicontazione  del
totale delle spese sostenute; 
  b. in due soluzioni con anticipo del 40%  dietro  presentazione  di
idonea garanzia fideiussoria  e  il  restante  60%  a  seguito  della
rendicontazione totale delle spese sostenute. 
  3. Ai fini dell'erogazione  del  contributo,  il  Vice  Commissario
provvede  ad  accertare  la  regolarita'  contributiva   dell'impresa
beneficiaria mediante l'acquisizione  del  DURC  e  ad  espletare  le
verifiche di cui dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.