Art. 10 Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5 avviene sulla base delle modalita' ulteriormente definite nei provvedimenti attuativi di cui al successivo art. 14 disposti dai Vice Commissari. 2. L'erogazione puo' avvenire: a. a saldo in unica soluzione a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute; b. in due soluzioni con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Vice Commissario provvede ad accertare la regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.