Art. 11 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1.  In  ogni  fase  del  procedimento  il  Vice  Commissario   puo'
effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione
delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro  i  limiti  previsti
dal presente decreto. 
  2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
al  Vice  Commissario   l'eventuale   perdita,   successivamente   al
provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3. 
  3.  Il  Vice  Commissario  trasmette   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze un rapporto sulle attivita' di  cui  al
presente  decreto,   fornendo   dati   e   informazioni   riguardanti
l'avanzamento finanziario ed amministrativo della misura  agevolativa
ed un  prospetto  riportante  i  dati  identificativi  delle  imprese
beneficiarie e l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.