Art. 11 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. In ogni fase del procedimento il Vice Commissario puo' effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Vice Commissario l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3. 3. Il Vice Commissario trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sulle attivita' di cui al presente decreto, fornendo dati e informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario ed amministrativo della misura agevolativa ed un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.