Art. 12 Revoche 1. In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, il contributo concesso puo' essere revocato, dal Vice Commissario che lo ha erogato, in tutto o in parte nei seguenti casi: a. l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b. parziale realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo previsto all'art. 4 o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo; c. mancanza dei requisiti di ammissibilita'; d. trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque anni per le grandi imprese - dalla data di ultimazione di investimento; e. cessazione dell'attivita' di impresa ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque anni per le grandi imprese - dalla data di ultimazione del programma di investimento; f. il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria o a procedure esecutive; g. l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11; h. l'impresa beneficiaria rinunci al contributo; i. mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea; j. ulteriori condizioni di revoca previste dai Vice Commissari in caso di mancato rispetto della scheda tecnica progettuale prevista dall'art. 9.