Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1. In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 123, il contributo concesso puo' essere revocato,  dal  Vice
Commissario che lo ha erogato, in tutto o in parte nei seguenti casi: 
  a. l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento  abbia
reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verita'; 
  b. parziale realizzazione del  programma  di  investimento  ammesso
alle agevolazioni entro il termine stabilito, attestata da una  spesa
effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo previsto all'art.
4 o da una riduzione della spesa effettivamente  sostenuta  superiore
al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo; 
  c. mancanza dei requisiti di ammissibilita'; 
  d. trasferimento, alienazione o  destinazione  ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi  alle
agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque  anni
per le grandi imprese - dalla data di ultimazione di investimento; 
  e. cessazione dell'attivita' di  impresa  ovvero  sua  alienazione,
totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione  o  trasferimento
all'estero prima che siano trascorsi tre anni -  ovvero  cinque  anni
per le grandi imprese - dalla data di ultimazione  del  programma  di
investimento; 
  f. il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia  ammesso
o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria  o  a
procedure esecutive; 
  g. l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli
di cui all'art. 11; 
  h. l'impresa beneficiaria rinunci al contributo; 
  i. mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea; 
  j. ulteriori condizioni di revoca previste dai Vice  Commissari  in
caso di mancato rispetto della scheda  tecnica  progettuale  prevista
dall'art. 9.