Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le agevolazioni di cui  al  presente  decreto  sono  concesse  a
valere sullo stanziamento di euro 35.000.000 di cui all'art.  20  del
decreto-legge n. 189/2016. 
  Le somme ivi individuate sono versate  alla  contabilita'  speciale
del Commissario straordinario, il  quale  provvede  al  trasferimento
delle  medesime  risorse  alla   contabilita'   speciale   dei   Vice
Commissari, secondo la ripartizione di cui all'art. 2. 
  2.  Per  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  e  il
controllo delle agevolazioni, i Vice  Commissari  possono  avvalersi,
sulla base di apposita convenzione  e  come  previsto  dall'art.  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  di  societa'  in
house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le  predette
attivita' di gestione sono posti a carico delle  risorse  complessive
di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 per cento.