Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sullo stanziamento di euro 35.000.000 di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 189/2016. Le somme ivi individuate sono versate alla contabilita' speciale del Commissario straordinario, il quale provvede al trasferimento delle medesime risorse alla contabilita' speciale dei Vice Commissari, secondo la ripartizione di cui all'art. 2. 2. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, i Vice Commissari possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione sono posti a carico delle risorse complessive di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 per cento.