Art. 2 Finalita', ambito di applicazione e riparto delle risorse tra le regioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate a sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese beneficiarie, aventi sede operativa nei comuni al momento dell'erogazione, incluse le imprese agricole i cui fondi siano situati in tali territori, che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi. 2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le procedure e le modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 20, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016 e ne disciplina le modalita' di concessione, erogazione e controllo. 3. Le risorse di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, nonche' ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le regioni come di seguito indicato: a. Abruzzo: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate; b. Lazio: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate; c. Marche: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziate; d. Umbria: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate.