Art. 2 
 
                  Finalita', ambito di applicazione 
               e riparto delle risorse tra le regioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto  sono  finalizzate  a
sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto  produttivo  dell'area
colpita dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio
2017, tramite la concessione  di  aiuti  alle  imprese  beneficiarie,
aventi sede operativa nei comuni al momento dell'erogazione,  incluse
le imprese agricole i cui fondi siano situati in tali territori,  che
realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto  2016,
investimenti produttivi. 
  2. Il presente decreto stabilisce i  criteri,  le  procedure  e  le
modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 20,  comma  2
del decreto-legge  n.  189/2016  e  ne  disciplina  le  modalita'  di
concessione, erogazione e controllo. 
  3. Le risorse di cui all'art. 20, comma  1,  del  decreto-legge  n.
189/2016, nonche' ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra
le regioni come di seguito indicato: 
  a. Abruzzo: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate; 
  b. Lazio: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate; 
  c. Marche: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziate; 
  d. Umbria: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate.