Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi i seguenti requisiti: a. per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese: presenza di una o piu' unita' produttive - risultanti iscritte al medesimo registro delle imprese - ubicate in uno o piu' comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita' stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14; b. per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attivita' d'impresa - come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA - in uno o piu' comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita' stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14; c. per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano: costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza. Tali soggetti, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a. e b. alla data di richiesta dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita' stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14; d. esercizio dell'attivita' economica in qualsiasi settore. Alle imprese beneficiarie operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura e' destinata, complessivamente per i tre settori, una quota di risorse pari al 10% delle risorse attribuite a ciascuna regione. Sono comprese tra le imprese beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei comuni, ma i cui fondi siano situati in tali territori. 2. Fatti salvi i requisiti di inammissibilita' e le cause di esclusione che sono dettagliati in attuazione della normativa comunitaria con i provvedimenti di cui all'art. 14, non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attivita' connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 4. I Vice Commissari, con i provvedimenti di cui all'art. 14, dettagliano i requisiti e le condizioni di ammissibilita' che le imprese istanti devono possedere all'atto della presentazione della domanda per ottemperare alle prescrizioni della normativa comunitaria, a seconda del regime di aiuti utilizzato ai sensi del successivo art. 5 e provvedono ai necessari adempimenti comunitari.