Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda di ammissione  alle  agevolazioni  di
cui al presente decreto le imprese  beneficiarie  aventi  i  seguenti
requisiti: 
  a. per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle  imprese:
presenza di una o piu' unita' produttive  -  risultanti  iscritte  al
medesimo registro delle imprese - ubicate in uno o piu' comuni,  alla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le
imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda
devono  possederlo  al  momento  dell'erogazione  del  contributo   o
dell'anticipo di cui all'art. 10,  secondo  modalita'  stabilite  nei
provvedimenti di cui all'art. 14; 
  b. per le imprese  beneficiarie  non  iscritte  al  registro  delle
imprese:  luogo  dell'esercizio  dell'attivita'  d'impresa   -   come
riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA -  in
uno o piu' comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al
comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale  requisito
al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione
del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo  modalita'
stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14; 
  c.  per  le  imprese  beneficiarie  non  residenti  nel  territorio
italiano:  costituzione  secondo  le  norme  di  diritto   civile   e
commerciale vigenti nello stato di residenza.  Tali  soggetti,  fermo
restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di cui
al comma 1, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo,
devono dimostrare il possesso dei requisiti di  cui  alle  precedenti
lettere a. e b. alla data di richiesta dell'erogazione del contributo
o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita'  stabilite  nei
provvedimenti di cui all'art. 14; 
  d. esercizio dell'attivita' economica in  qualsiasi  settore.  Alle
imprese beneficiarie operanti nei settori dell'agricoltura  primaria,
della pesca e dell'acquacoltura e' destinata, complessivamente per  i
tre  settori,  una  quota  di  risorse  pari  al  10%  delle  risorse
attribuite  a  ciascuna  regione.  Sono  comprese  tra   le   imprese
beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non  e'
ubicata nei territori dei comuni, ma i cui  fondi  siano  situati  in
tali territori. 
  2. Fatti salvi i  requisiti  di  inammissibilita'  e  le  cause  di
esclusione  che  sono  dettagliati  in  attuazione  della   normativa
comunitaria con i provvedimenti  di  cui  all'art.  14,  non  possono
accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che sono
in stato di scioglimento o  liquidazione  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali per  insolvenza  o  ad  accordi  stragiudiziali  o  piani
asseverati ai sensi dell'art. 67,  terzo  comma,  lettera  d),  della
legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  o
ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.  182-bis
della medesima legge. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
concesse  per  attivita'  connesse  all'esportazione,   ossia   aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di  distribuzione  o  ad  altre  spese  correnti
connesse con l'attivita' d'esportazione. 
  4. I Vice Commissari, con  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  14,
dettagliano i requisiti e le  condizioni  di  ammissibilita'  che  le
imprese istanti devono possedere all'atto della  presentazione  della
domanda   per   ottemperare   alle   prescrizioni   della   normativa
comunitaria, a seconda del regime di aiuti utilizzato  ai  sensi  del
successivo art. 5 e provvedono ai necessari adempimenti comunitari.