Art. 4 Costi ammissibili 1. I contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte dell'effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unita' produttive o all'ampliamento di unita' produttive esistenti. I costi ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto. Detti costi riguardano, nei limiti delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti: a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni; b. le opere murarie ed assimilate nonche' le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purche' strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; d. i brevetti e gli altri diritti di proprieta' industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; f. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo quali: i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprieta' intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione; i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica; i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprieta' intellettuale. 2. Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b. del comma 1 si applicano i seguenti limiti: a. le spese relative all'acquisto del suolo aziendale e alle sue sistemazioni sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile; b. le spese relative alle opere murarie e assimilate nonche' alle infrastrutture specifiche aziendali sono ammesse come di seguito specificato: per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attivita' turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile; per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attivita' economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile. 3. Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000,00. 4. Saranno ammessi a contributo i programmi di investimento che presentano spese ammissibili non inferiori ad euro 20.000,00, mentre il contributo nel suo ammontare massimo sara' determinato su un importo di costi ammissibili non superiore ad euro 1.500.000,00 anche a fronte di spese ammissibili di importo maggiore. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in caso di opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo. 5. Con riferimento ai costi di cui punto c. del comma 1, sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilita'. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile. 6. Per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte dei costi ammissibili previsti dai regolamenti di esenzione pertinenti.