Art. 4 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1.  I  contributi  di  cui  all'art.  5  sono  concessi  a   fronte
dell'effettuazione   di   nuovi   investimenti   produttivi,    anche
finalizzati  alla  realizzazione  di  nuove   unita'   produttive   o
all'ampliamento di unita' produttive esistenti. I  costi  ammissibili
devono  riferirsi  all'acquisto  e  alla  realizzazione   di   attivi
materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del  reg.  (UE)  n.
651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di
investimento proposto.  Detti  costi  riguardano,  nei  limiti  delle
pertinenti disposizioni comunitarie vigenti: 
  a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni; 
  b.  le  opere  murarie  ed  assimilate  nonche'  le  infrastrutture
specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di  nuovi
immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purche'  strettamente
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi  specie  funzionali
al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  d. i  brevetti  e  gli  altri  diritti  di  proprieta'  industriali
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di
gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  f.  per  le  sole  piccole  e  medie  imprese,  i  costi   relativi
all'acquisizione di servizi di consulenza connessi  al  programma  di
investimento produttivo quali: 
  i servizi qualificati di supporto alla innovazione  tecnologica  di
prodotto e processo (a titolo esemplificativo,  servizi  di  supporto
alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche  di
mercato per nuovi prodotti,  servizi  tecnici  di  progettazione  per
innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici  di
sperimentazione  es.  prove  e  test,  servizi  di   gestione   della
proprieta' intellettuale,  costo  di  ricerca  tecnico-scientifica  a
contratto, servizi di supporto all'innovazione; 
  i servizi qualificati di supporto alla  innovazione  organizzativa,
servizi  di  supporto  al  cambiamento  organizzativo,   servizi   di
miglioramento della efficienza delle operazioni produttive,  supporto
alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale  ed
energetica; 
  i servizi qualificati di supporto all'innovazione  commerciale  per
il presidio strategico dei mercati:  supporto  alla  introduzione  di
innovazioni nella gestione delle relazioni con  i  clienti,  supporto
allo sviluppo di reti distributive specializzate ed  alla  promozione
di   prodotti,   servizi   di   valorizzazione    della    proprieta'
intellettuale. 
  2. Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b. del  comma  1
si applicano i seguenti limiti: 
  a. le spese relative all'acquisto del suolo aziendale  e  alle  sue
sistemazioni  sono  ammesse  nel  limite  del  10%  dell'investimento
complessivo agevolabile; 
    b. le spese relative alle opere murarie e assimilate nonche' alle
infrastrutture specifiche aziendali  sono  ammesse  come  di  seguito
specificato: 
  per i programmi di investimento aventi ad  oggetto  lo  svolgimento
delle attivita' turistiche di cui alla sezione I divisione  55  della
classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di  costruzione
ed  acquisto  dell'immobile,  ivi  incluse  le  eventuali  spese   di
ristrutturazione,  nel  limite  massimo  del  70%   dell'investimento
complessivo agevolabile; 
  per  i  programmi  di  investimento  aventi  ad  oggetto  le  altre
attivita' economiche, sono agevolabili le  spese  di  costruzione  ed
acquisto  dell'immobile,  ivi   incluse   le   eventuali   spese   di
ristrutturazione,  nel  limite  massimo  del  50%   dell'investimento
complessivo agevolabile. 
  3. Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili
nel  limite  cumulativo   del   10%   dell'investimento   complessivo
agevolabile e comunque in misura  complessivamente  non  superiore  a
euro 50.000,00. 
  4. Saranno ammessi a contributo i  programmi  di  investimento  che
presentano spese ammissibili non inferiori ad euro 20.000,00,  mentre
il contributo nel suo  ammontare  massimo  sara'  determinato  su  un
importo di costi ammissibili non superiore ad euro 1.500.000,00 anche
a fronte di spese ammissibili di importo maggiore.  Sono  ammissibili
le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de
minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in  caso  di
opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data  di  avvio
del progetto, che deve essere successiva alla data  di  presentazione
della domanda di contributo. 
  5. Con riferimento ai costi di cui  punto  c.  del  comma  1,  sono
ammissibili anche i contratti di leasing per la  quota  capitale  dei
canoni pagati nel periodo di ammissibilita'. Gli altri costi connessi
al  contratto  (inclusi  interessi,  tasse,  spese  generali,   oneri
assicurativi,  costi  di  rifinanziamento)  non  costituiscono  spesa
ammissibile. 
  6. Per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole  e  dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui all'art.
5  sono  concessi  a  fronte  dei  costi  ammissibili  previsti   dai
regolamenti di esenzione pertinenti.